PREMESSA
L’istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell’ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, l’art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – c.d. Whistleblower – che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il testo dell’art. 54-bis è stato modificato prima dal decreto-legge n. 90/2014 (con l’individuazione anche dell’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di Whistleblowing) e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, sulla valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni, sul sistema generale di tutela e protezione del segnalante (garanzia di riservatezza sull’identità, protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione) e, infine, sulla qualificazione della segnalazione effettuata dal Whistleblower come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico, o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.
Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei Whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il Whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, – GU n.63 del 15 marzo 2023 – ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.
Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower.
SOMMARIO
1. L’oggetto della segnalazione (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
2. I soggetti che possono segnalare (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
3. La segnalazione interna (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
4. La segnalazione esterna all’ANAC
5. I contenuti della segnalazione6. Le tutele per il segnalante 7. Gli altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
8. La perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Delibera ANAC “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative”
Allegati: