In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet in base a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza di cui alla legge 6 Dicembre 2012, n° 190 (Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e al D.lgs. 14 Marzo 2013, n° 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Il sito per talune informazioni è in lavorazione ed in aggiornamento. I dati mancanti verranno pubblicati appena disponibili.
DISPOSIZIONI GENERALI
- Programma per la trasparenza e l’Integrità
- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi
- Attestazione OIV o di struttura analoga
- Regolamento del CPO (Comitato Pari Opportunità)
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione, o altri organismi con funzioni analoghe
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Interventi straordinari e di emergenza
- Servizi erogati
- Pagamenti dell’amministrazione
Misure integrative di prevenzione della corruzione
Revisione PTPCT – 2024-2026
Relazione RPCT – 2023
A1- Mappatura dei rischi
A2 – Dati e informazioni
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Mappatura analisi e valutazione del rischio
Dati e informazioni, tempistiche e referenti
Atti generali
Regolamento CdO
Regolamento parcelle
Regolamento Riscossione
Regolamento per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica
Regolamento di amministrazione e contabilità
Oneri informativi per cittadini e imprese
Ricevuta ANAC attestazione OIV 2023
Attestazione e griglia di rilevazione ANAC OIV 2023
Attestazione e griglia di monitoraggio ANAC OIV 2023
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Sezione normativa
a. Ordinamento professionale
i. L’Ordine dei “Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” è stato costituito con
Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139 (attuazione degli artt. 2,3 e 6 della Legge 24
febbraio 2005 n. 34 recante delega al Governo) che sostituisce i previgenti
ordinamenti D.P.R. n.1067 del 27/10/1953 e D.P.R. n. 1068 del 27/10/1953.
download
”Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3,comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138” – download
Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. – download
Articolo 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti della
legge n. 183 del 2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012).” – download
Deontologia
Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile – download
Compenso delle prestazioni professionali
Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali” (GU n. 104 del 5-5-2023) – download
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’ articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n.
195 del 22-8-2012 ) – download
Accesso alla professione
Regolamento del tirocinio professionale INS (Decreto del MIUR – 7 agosto 2009 n.
143) – download
Definizione limiti massimi tassa d’iscrizione al registro dei tirocinanti INS
Formazione professionale continua
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi
tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – approvato
il 3 maggio 2023 – download
Regolamento per la Formazione Professionale Continua (aggiornamento del
31/12/2021)– download
Funzione Disciplinare
Regolamento del Cndcec per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale –
applicabile ai procedimenti disciplinari aperti dal 1° giugno 2015 – download
Regolamento del Cndcec per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale –
Semplificato – download (in vigore dal 1° giugno 2015).
Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari (Codice delle sanzioni
disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017) –download
Regolamenti attuativi ex art. 8 Dpr n.137 del 7/08/2012 – Criteri e modalità di
designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina Nazionale e Territoriali –
download
Norme deontologiche
DPR 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.- download
Organizzazione
L’Ordine svolge le sue funzioni e persegue le sue finalità istituzionali attraverso il Consiglio.
Organi di revisione amministrativa e contabili
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2023
Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo
Bilancio preventivo 2024
Bilancio preventivo 2023
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2023
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nello svolgimento della propria attività amministrativa, opera seguendo criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in applicazione del proprio Regolamento di attuazione della medesima legge.
Informazioni ambientali
L’ODCEC di Velletri non rientra tra le autorità pubbliche di cui all’art.2 comma 1 lettera b del dlgs 195/2005.
Altri contenuti
Accesso civico
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine: Dott.ssa Fabiola Giorgi Consigliere dell’Ordine
Il titolare del potere sostituivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della L. 241/90 è il Pres. Prof. Alfonso Di Carlo.
ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Ordine che si pronuncia in merito alla richiesta e ne controlla e assicura la regolare attuazione.
L’indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
mail: ordine.velletri@odcecdivelletri.it
pec: ordine.velletri@pec.odcecdivelletri.it
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
NORMATIVA DI FERIMENTO
DLgs 33-2013
MODELLI E ISTANZE
A1 – Istanza di accesso documentale
A2 – Istanza di accesso civico semplice
A3 – Istanza di accesso civico generalizzato
A4 – Istanza di riesame
Registro degli accessi
Whistleblowing (Mod D.Lgs. 231/2001)
PREMESSA
L’istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell’ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, l’art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – c.d. Whistleblower – che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il testo dell’art. 54-bis è stato modificato prima dal decreto-legge n. 90/2014 (con l’individuazione anche dell’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di Whistleblowing) e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, sulla valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni, sul sistema generale di tutela e protezione del segnalante (garanzia di riservatezza sull’identità, protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione) e, infine, sulla qualificazione della segnalazione effettuata dal Whistleblower come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico, o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.
Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei Whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il Whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, – GU n.63 del 15 marzo 2023 – ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.
Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower.
1. L’oggetto della segnalazione (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
Il Whistleblower può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.
Il canale di segnalazione Whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altri enti.
2. I soggetti che possono segnalare (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
Possono segnalare tramite il canale Whistleblowing i dipendenti dell’Ordine, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Ordine.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
La segnalazione può essere effettuata:
- in pendenza del rapporto giuridico con l’Ordine;
- prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
3. La segnalazione interna (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
Per inviare la segnalazione RPCT dell’Ordine è possibile utilizzare le seguenti modalità:
- Trasmissione a mano o tramite servizio postale
- Segnalazione verbale al RPCT
La segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, non è prevista in quanto non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato.
Trasmissione a mano o tramite servizio postale
Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’attenzione del RPCT dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Corso della Repubblica, 253 – 00049 Velletri (RM) – specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando il seguente modulo in allegato.
Segnalazione verbale al RPCT
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.
4. La segnalazione esterna all’ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing).
5. I contenuti della segnalazione
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica proposta.
Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati.
6. Le tutele per il segnalante
Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
L’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del Whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.
Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
7. Gli altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
8. La perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione Whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Delibera ANAC “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative”
Allegati: